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Repertorio Atti n. 1667 del 13 marzo 2003
CONFERENZA STATO REGIONI
SEDUTA DEL 13 MARZO 2003

Oggetto: Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sugli obiettivi
e sul programma di formazione continua per l’anno 2003, di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 16 ter del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, proposti dalla Commissione nazionale per la formazione continua.
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME D TRENTO E BOLZANO

VISTI gli articoli 2, comma 2, lett. b) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni,
in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze
e svolgere attività di interesse comune;
VISTO l’articolo 16 bis del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992, e
successive modificazioni, che prevede che l’attività di formazione continua comprenda
l’aggiornamento professionale e la formazione permanente, per il miglioramento dell’efficacia,
efficienza e appropriatezza dell’assistenza erogata dal Servizio Sanitario Nazionale;
VISTO l’articolo 16 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni, che prevede l’istituzione della Commissione nazionale per la formazione continua, cui è affidato il compito di definire, con programmazione pluriennale, sentita la Conferenza Stato-Regioni, nonché gli Ordini ed i Collegi professionali interessati, gli obiettivi formativi di carattere nazionale, con particolare riferimento all’elaborazione,
diffusione, e adozione delle linee guida e dei percorsi diagnostico-terapeutici; e che dispone inoltre che la suddetta Commissione deve anche definire i crediti formativi, indirizzi per l’organizzazione di programmi, criteri e strumenti di valutazione delle esperienze formative di “Educazione Continua in Medicina”, nonché i requisiti per l’accreditamento delle società scientifiche, soggetti pubblici e privati e verificarne la sussistenza;
RILEVATO che l’attività di formazione continua di che trattasi, rientra nella materia
“tutela della salute” affidata alla potestà legislativa concorrente delle Regioni, secondo
le modifiche apportate all’articolo 117 della Costituzione dalla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3;
VISTO l’Accordo sancito da questa Conferenza il 20 dicembre 2001 ( repertorio Atti n
1358) tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano, sugli obiettivi di formazione continua di interesse nazionale di cui ai commi 1
e 2 dell’articolo 16/ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.502 e successive
modificazioni, con il quale, al fine di assicurare una leale e produttiva collaborazione
nelle materie di comune interesse, soprattutto nella fase di transizione verso la compiuta
attuazione del nuovo impianto costituzionale, si convenne, tra l’altro (punto 3), che
l’accordo diventasse lo strumento per assumere decisioni relative ad aspetti e criteri sia
generali che di carattere prescrittorio del programma ECM ;
VISTA la proposta di accordo in oggetto, trasmessa dal Ministro della salute l’11 dicembre 2002;
CONSIDERATO che, in sede tecnica l’8 gennaio 2003, i rappresentanti regionali
hanno avanzato alcune osservazioni e proposte di modifica e che l’esame del
provvedimento è stato rinviato alla successiva riunione del 29 gennaio 2003; che, in tale sede, i rappresentanti regionali hanno presentato una proposta di accordo sui cui contenuti il rappresentante del Ministero della salute si è riservato una valutazione;
VISTA la nota del 13 marzo 2003, con la quale il Ministero della salute ha comunicato
il proprio avviso favorevole sul testo consegnato dalle Regioni nella riunione tecnica
del 29 gennaio 2003, ivi compresa la modifica al punto 7 dello stesso di sostituzione
della parola “promosse” con la parola “accreditate”;
CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, l’argomento
è stato posto, ancorché non iscritto, all’ordine del giorno su richiesta dei Presidenti
delle Regioni e che il Ministro della salute ha dichiarato il proprio assenso all’esame nel
testo del presente accordo come proposto dalle Regioni, ivi compresa la modifica al
punto 7 dello stesso di sostituzione della parola “promosse” con la parola “accreditate”;
ACQUISITO l’assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e Province
Autonome, espresso ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281;
Sancisce il seguente accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano nei termini sotto indicati;
1.Sono confermati per l’anno 2003 i contenuti dell’Accordo sancito da questa
Conferenza il 20 dicembre 2001, fatte salve le modifiche e le precisazioni di cui ai
punti seguenti.
2. Gli esiti delle sperimentazioni finalizzate a testare attività di formazione a distanza,
ad individuare i requisiti per l’accreditamento delle società scientifiche nonché dei
soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative, e a realizzare un progetto
unitario per la gestione e certificazione dei crediti formativi acquisiti dai singoli
professionisti, dovranno essere portati all’esame della Conferenza Stato Regioni, cui
resta riservata ogni ulteriore decisione di livello nazionale.
3 Le Regioni, in forza del loro ruolo nel programma di Educazione Continua in
Medicina, possono contribuire alla realizzazione delle predette finalità, partecipando alle sperimentazioni o utilizzando l’esperienza già maturata nel settore anche con la collaborazione di partner diversi da quelli individuati dalla Commissione, favorendo così la definizione di criteri condivisi.
4.
Per l’anno 2003 le attività formative residenziali, ivi comprese quelle aziendali, continueranno ad essere accreditate e valutate con le modalità e le procedure attualmente in vigore, ferma restando l’esigenza dei necessari adeguamenti dettati dall’esperienza acquisita nel corso dell’anno 2002.
5. Il predetto sistema di accreditamento degli eventi formativi dovrà continuare, almeno durante il periodo sperimentale, anche per gli eventi organizzati dai provider accreditati, al fine di poter confrontare la correttezza delle valutazioni dei provider stessi in rapporto a quelle che fornisce il sistema generale ed elaborare gli eventuali correttivi necessari in caso di scostamenti rilevanti nelle valutazioni o disfunzioni del sistema.
6. Le Regioni, che abbiano deciso di procedere ad una propria attività di accreditamento comunicheranno alla Commissione Nazionale l’avvio dell’attività di accreditamento secondo i criteri individuati dalla stessa e garantendo la pubblicizzazione anche a
livello nazionale degli eventi formativi accreditati regionalmente.
7. I crediti maturati dai singoli professionisti nell’ambito delle iniziative di formazione
continua accreditate dalle Regioni sono riconosciuti su tutto il territorio nazionale.
8. In considerazione della carente offerta formativa per alcune categorie professionali registratasi nel corso dell’anno 2002,
e tenuto conto che il predetto anno è stato il primo della formazione residenziale a regime, non essendo stata ancora attivata
la formazione a distanza, è consentito di soddisfare il debito formativo stabilito per il 2002 anche nel corrente anno (2003).

9. In mancanza del Piano Sanitario Nazionale sono confermati anche per il 2003 gli
obiettivi d’interesse nazionale già individuati per l’anno 2002 con l’accordo del 21
dicembre 2001, ferma restando la facoltà delle Regioni di individuare obiettivi
formativi di specifico interesse regionale. 10.
I costi delle attività formative di cui al presente accordo possono annualmente
gravare sulle risorse per il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale di cui all’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 1 del decreto legge 18 settembre 2001, n.347, convertito dalla legge 16 novembre 2001, n.405, così come ripartite alle singole Regioni, solo entro il limite costituito dall’importo complessivo medio di spesa annualmente registrata nel triennio 2000-2002 per interventi formativi nel campo sanitario nelle singole Regioni.
11. Sono fatti salvi i crediti maturati con la partecipazione ad eventi formativi nel periodo compreso dal 1° gennaio 2003 fino alla data del presente accordo.
Il Segretario Il Presidente
f.to Carpino f.to La Loggia